CILA e SCIA sono due permessi importanti da considerare quando si decide di intraprendere lavori di ristrutturazione o interventi edilizi all’interno della propria abitazione. È fondamentale, quindi, comprendere quali siano necessari per procedere in modo regolare..
Sebbene spesso vengano confuse, la CILA e la SCIA riguardano lavori di natura diversa e comportano differenti implicazioni burocratiche.
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e quali sono le principali differenze tra CILA e SCIA.
Cosa tratteremo
Cos’è la CILA?
La CILA, o Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, è un’autorizzazione necessaria per poter avviare lavori di edilizia leggera o di manutenzione straordinaria che non implicano interventi sulla struttura portante dell’edificio. Questo tipo di lavori comprende le ristrutturazioni interne che non alterano né i volumi né la destinazione d’uso dell’immobile. Un esempio tipico di interventi che richiedono la CILA sono le modifiche interne, come la creazione o la demolizione di tramezzi, la sostituzione di infissi, la posa di pavimenti o il rifacimento di impianti elettrici e idraulici.
Inoltre, la CILA è indispensabile per opere di manutenzione straordinaria volte a migliorare o adeguare impianti già esistenti, come nel caso di lavori di efficientamento energetico o installazione di sistemi di riscaldamento e raffreddamento. Non sono coinvolti interventi strutturali o modifiche che incidano sulla statica dell’edificio, il che rende la procedura meno complessa rispetto ad altre autorizzazioni.
Cos’è la SCIA?
La SCIA, o Segnalazione Certificata di Inizio Attività, è invece richiesta per lavori di natura piùcomplessa e di maggiore impatto rispetto a quelli coperti dalla CILA. Viene utilizzata per interventi che coinvolgono parti strutturali dell’edificio o che modificano i volumi e la destinazione d’uso degli spazi. Tipici esempi di lavori che richiedono la SCIA sono le ristrutturazioni pesanti, come la modifica delle murature portanti, l’ampliamento degli spazi abitativi o la realizzazione di nuove aperture, come finestre e porte.
La SCIA può essere utilizzata anche per il cambio di destinazione d’uso di un immobile, per esempio quando si decide di trasformare un’abitazione in ufficio o locale commerciale. In questi casi, la modifica della destinazione d’uso comporta una serie di verifiche di conformità con le normative urbanistiche, che devono essere gestite tramite la SCIA.
A differenza della CILA, la SCIA può prevedere il pagamento di oneri concessori, che variano a seconda dell’entità degli interventi. Inoltre, sebbene i lavori possano cominciare subito dopo la presentazione della SCIA, il Comune ha fino a 30 giorni di tempo per effettuare eventuali verifiche e sospendere i lavori in caso di irregolarità. Questo rende la SCIA una procedura più complessa, che richiede maggiore attenzione da parte dei proprietari e dei professionisti coinvolti.
Sanzioni in caso di mancata presentazione di
CILA e SCIA
Il mancato rispetto della normativa in materia di permessi edilizi può comportare sanzioni pesanti. Se si avviano lavori che richiedono la presentazione della CILA senza averla correttamente comunicata, la sanzione amministrativa può variare dai 1.000 ai 3.000 euro, a seconda del Comune di riferimento. Tuttavia, la normativa prevede la possibilità di sanare la situazione anche a lavori già iniziati, mediante il pagamento di una multa ridotta a circa 333 euro, se la CILA viene presentata in corso d’opera.
Nel caso della SCIA, le sanzioni possono essere ancora più severe. Oltre a sanzioni economiche, che possono raggiungere importi elevati, il Comune ha il diritto di sospendere i lavori in corso se riscontra irregolarità. In casi estremi, può essere richiesto di demolire le opere realizzate senza autorizzazione o in difformità rispetto a quanto dichiarato. Questo rende fondamentale la corretta presentazione della SCIA e il rispetto delle norme vigenti.
Come presentare CILA e SCIA
La presentazione della CILA e della SCIA avviene generalmente in forma telematica, utilizzando i portali dedicati messi a disposizione dai Comuni. È consigliabile affidarsi sempre a un tecnico abilitato per la preparazione della documentazione, poiché un errore formale nella procedura potrebbe causare ritardi o problemi durante l’esecuzione dei lavori. Il tecnico non solo si occuperà della redazione dei documenti, ma sarà anche responsabile di asseverare che i lavori rispettano tutte le normative edilizie e urbanistiche vigenti.
In sintesi, la differenza tra CILA e SCIA risiede nel tipo di interventi per i quali sono richieste. La CILA è necessaria per lavori di manutenzione straordinaria che non riguardano la struttura portante, mentre la SCIA è richiesta per interventi più complessi che comportano modifiche strutturali, ampliamenti o cambi di destinazione d’uso. Affidarsi a un tecnico esperto e rispettare la normativa edilizia è fondamentale per evitare sanzioni e procedere con i lavori in modo regolare.