L’altezza minima del soffitto di casa è un requisito fondamentale per definire un’abitazione vivibile, rappresentando, quindi, un aspetto chiave primario da valutare nelle fasi preliminari all’acquisto di un nuovo immobile.
Il rispetto di questo parametro è obbligatorio per tutti gli ambienti abitativi, anche nel caso in cui si parli, ad esempio, di uffici pubblici o privati, dal momento in cui questi sono luoghi di passaggio, destinati a ricevere persone in modo continuativo e quotidiano.
Vediamo, quindi, di approfondire i principali riferimenti normativi che regolano l’importanza e il rispetto dell’altezza minima, indagando anche tutte le sue diverse sfaccettature riferite ai diversi tipi di ambiente.
Cosa tratteremo
Regolamento edilizio per l’altezza minima di casa?
In materia di altezza minima interna agli immobili, il Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975 recita:
“L’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70 riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. Nei comuni montani al di sopra dei m 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell’altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.”
Secondo il regolamento edilizio vigente, quindi, l’altezza minima per considerare un’abitazione di tipo civile come abitabile è pari a 2,70 metri.
La legge ha stabilito questo valore sulla base di studi di settore che hanno verificato e confermato che tale limite è fondamentale per definire un qualsiasi luogo come salubre e, quindi, vivibile. Sulla base di questo riferimento, insieme ad altri parametri urbanistici, è infatti possibile ottenere il Certificato di Agibilità/Abitabilità di un immobile, cioè uno specifico documento tramite il quale è possibile accertare che una determinata unità immobiliare sia in possesso di tutti i requisiti di igiene, sicurezza, salubrità e risparmio energetico predefiniti dalla legge.
Il Certificato di Agibilità/Abitabilità viene rilasciato dal Comune in cui è situato l’immobile.
Come sopra anticipato, Il valore limite di 2,70 metri è valido sempre e per tutte le stanze, ad eccezione dei luoghi secondari della casa, quali corridoi, bagni e ripostigli che possono avere un’altezza minima pari a 2,40 metri, in quanto non destinati ad una permanenza continua e prolungata di persone.
Anche le abitazioni situate in alcune zone geografiche (altitudine oltre i 1000 metri) possono godere di alcune deroghe, permettendosi di avere un’altezza minima anche di 2,55 metri, in quanto soggette a particolari condizioni climatiche.
Un ultimo caso riguarda i centri storici cittadini, le cui abitazioni potrebbero anche avere un’altezza minima inferiore ai canonici 2,70 metri; in questo caso è possibile richiedere una deroga al Comune di appartenenza.
Nel prendere le opportune misurazioni, è importante considerare sempre l’eventuale presenza di controsoffitti in cartongesso, spesso realizzati per consentire l’installazione di semplici faretti o di illuminazioni più particolari. Il controsoffitto, infatti, non deve invalidare la misura minima di 2,70 metri di altezza.
Altezza minima per mansarde e sottotetti
Per quanto riguarda le mansarde e i sottotetti in genere, questi devono comunque rispettare l’altezza minima di 2,70 metri.
Dal momento in cui si tratta spesso di ambienti con solaio inclinato, ciò significa che l’altezza netta media ponderale dei punti più alti e di quelli più bassi deve risultare uguale o superiore a 2,70 metri. Alcune regioni stanno adottando norme specifiche che consentono di derogare questo limite, portandolo a 2,40 metri.
Altezza minima per il soppalco abitabile
I soppalchi abitabili sono spesso presenti nei loft e consentono di avere altezze differenti all’interno di uno stesso ambiente.
La normativa vigente prevede che i limiti per l’altezza minima di un soppalco siano compresi tra 2,40 e 2,70 metri. Una prerogativa importante è che tali ambienti non siano destinati ad attività continuative, ma solo per mansioni minori.
In ogni caso, lo Stato delega spesso alle regioni il compito di legiferare circa l”abitabilità dei soppalchi, consentendo quindi di valutare l’applicazione di deroghe caso per caso.
Altezza minima per uffici e luoghi di lavoro
I luoghi di lavoro, come sopra accennato, sono equiparabili alle civili abitazioni, per cui devono sempre rispettare i limiti imposti di 2,70 metri di altezza. È comunque data la possibilità di avere delle stanze con altezza minima inferiore, come nel caso di spogliatoi, locai tecnici, depositi, bagni, magazzini e ripostigli.