L’importo dell’assegno di mantenimento che si versa in favore del coniuge e del/i figlio/i si rimodula annualmente secondo gli indici ISTAT, in maniera automatica e indipendente dal patto sancito in termini di separazione o di divorzio.
Chi percepisce l’assegno di mantenimento ha diritto a rivalutare ogni anno l’importo secondo gli indici ISTAT, anche se non previsto negli accordi stabiliti.
Applicato anche nell’ambito della separazione, l’adeguamento dell’assegno di mantenimento è un autentico obbligo stabilito dalla legge sul divorzio. Il suo scopo è quello di adeguare l’importo spettante al coniuge più debole, a livello economico, e ai figli in base all’incremento o alla diminuzione del costo medio della vita.
Se non si applica la rivalutazione, il beneficiario può richiedere gli arretrati e i corrispettivi interessi maturati sugli importi non versati nei cinque anni precedenti. Per avviare la pratica di inadempienza potrà avvalersi dell’ausilio di un avvocato. Per evitare questo inconveniente, però, la soluzione migliore è quella di accordarsi per permettere a chi è inadempiente di pagare direttamente.
Nel caso in cui non si raggiungesse questo accordo, allora si dovrà stabilire con il proprio avvocato come ovviare al problema.
Cosa tratteremo
Quando richiedere l’adeguamento dell’assegno di mantenimento
L’adeguamento è fondamentale e obbligatorio! Infatti, l’importo dell’assegno di mantenimento, spettante ai figli e/o al coniuge, deve essere rimodulato ogni anno sulla base degli indici ISTAT.
La rivalutazione dell’assegno ha un doppio scopo. Adegua il valore ad un parametro che considera il costo medio della vita (cioè il prezzo medio che caratterizza un determinato bene, il quale solitamente contraddistinguono il consumatore medio) per mantenere il potere d’acquisto dell’assegno.
Come già detto, l’adeguamento di questo assegno è sancito dalla legge. Nel caso in cui il coniuge non provveda al ricalcolo dell’importo, si troverà in difetto e dovrà opportunamente rimediare.
Solo nel caso in cui sia espressamente dichiarato nella sentenza di divorzio o separazione, l’adeguamento dell’assegno può non essere fatto.
L’assegno di mantenimento è la garanzia di ricevere un contributo periodico e preciso in ragione della reale situazione di vita, quindi un importo aggiornato di volta in volta. In tal senso, colui o colei che versa l’assegno di mantenimento deve fornire la somma dovuta in base alla rivalutazione ISTAT. Anche nel caso in cui questa condizione non sia espressamente indicata. L’eccezione è concessa solo nel caso in cui il giudice l’abbia escluso nel momento della sentenza.
Il calcolo pratico dell’adeguamento dell’assegno di mantenimento
Questa rivalutazione si calcola considerando l’indice FOI. Si tratta dell'”indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in maniera periodica e sul sito dell’ISTAT. Siccome si tratta di un obbligo di legge (“la legge n.898 del 1° dicembre del 1970 nell’articolo 5, comma 7”) va assolutamente rispettato.
L’indice di variazione FOI da prendere in considerazione deve fare riferimento al mese del primo pagamento del precedente anno dell’assegno di mantenimento stabilito dal tribunale, attribuendo la rispettiva percentuale alla quota di mantenimento stabilita dal giudice. Tutto ciò per avere il corrispettivo aumento.
La nuova somma costituisce l’importo sul quale far valere l’indice di FOI l’anno a seguire per avere il nuovo adeguamento. Ogni volta andrà fatto lo stesso ragionamento per avere il nuovo importo.